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Comunicazione – obbligo formativo radioprotezione

09:17 10 Novembre in News
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In sintesi, è previsto l’obbligo di aggiornamento specifico di tutti i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione rispetto alla formazione in materia di radioprotezione, che deve rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio.
Per poter conteggiare nelle percentuali suindicate i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi devono essere accreditati dai provider nell’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente”, ricompreso nel n° 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”; i provider dovranno poi selezionare, nell’ambito dell’obiettivo n° 27, la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”. Considerato che tale funzione è operativa da poco sul sistema AgeNaS, la Commissione dà ai professionisti sanitari la possibilità di “recuperare” i crediti precedentemente acquisiti da eventi che il provider, al momento dell’accreditamento, non aveva potuto selezionare con la specifica voce indicando, in modo autonomo, all’interno del portale CoGeAPS o della relativa app per dispositivi mobili quelli riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente. La Commissione Nazionale ECM dispone inoltre che, entro un limite massimo del 50%, arrotondato all’unità intera inferiore, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione potranno essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con l’autoformazione non può in ogni caso superare il 20% dei crediti totali del triennio. Ad es., se un Infermiere e/o un Infermiere Pediatrico deve acquisire i 120 crediti ECM nel corso del triennio 2020-2022 (contando sul “Bonus Covid” di 30 crediti), 12 di essi dovranno riguardare eventi che riguardano la radioprotezione, di cui 6 potranno essere acquisiti tramite autoformazione.
In quest’ultimo caso il professionista sanitario è tenuto a precisare, tramite l’apposita funzione sulla piattaforma CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile,

 

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