Parere legale – Riconoscimento equivalenza titoli formativi
DG WELFARE – D.d.u.o. 31 agosto 2022 – n. 12355
Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie dell’area infermieristica/ostetrica e dell’area della prevenzione ex art. 6, c. 3, d.lgs. 502/92
Il Decreto della D.G. Welfare della Regione Lombardia n. 12355 del 31 agosto scorso (in B.U. n. 36 del 5 settembre 2022) regola il procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli formativi del pregresso ordinamento, come previsto dal comma 2 dell’art. 4 della Legge n. 42/1999.
Si tratta di un percorso ulteriore e diverso da quello del comma 1 della medesima disposizione, che stabilisce direttamente e senza ulteriori passaggi, l’equipollenza dei “diplomi ed attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali”.
Quindi per gli infermieri iscritti all’albo, la partecipazione all’avviso pubblico non serve. Mentre infatti l’equipollenza opera direttamente per legge, l’equivalenza opera per altri e diversi titoli di studio che non abbiano fatto conseguire l’iscrizione all’albo e che richiedano una specifica verifica in sede amministrativa.